Statuto

 Associazione Calabresi Veneto

 

Articolo 1 – Denominazione.

E’ costituita un’Associazione denominata “Associazione Calabresi Veneto”.

Articolo 2 – Sede.

L’Associazione ha sede in Comune di Padova, Via Guizza 252/A (duecentocinquantadue/A).

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere modificato l’indirizzo dell’Associazione nell’ambito dello stesso Comune e potranno essere istituiti uffici di rappresentanza, in Italia ed all’estero.

Articolo 3 – Durata.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci.

Articolo 4 – Scopo.

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di valorizzare la cultura ed il territorio calabrese.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

– promuovere, organizzare, sostenere e valorizzare iniziative culturali, artistiche, scientifiche, di rilevanza nazionale e internazionale, nonché seminari, corsi di formazione, proiezioni di film, manifestazioni, convegni ed eventi di raccolta fondi;

– acquisire e gestire spazi e locali di ritrovo, dotandoli di ogni attrezzatura e struttura necessaria;

– operare nel settore del turismo, organizzando gite, viaggi, escursioni, tour ed itinerari; svolgere attività di marketing turistico, rivolta ad enti pubblici o aziende private, per promuovere l’immagine del territorio calabrese esercitare attività di formazione nel settore turistico;

– organizzare corsi di cucina e corsi per il tempo libero;

– commercializzare prodotti tipici, purché senza scopo di lucro e per la realizzazione delle finalità sopra precisate;

– svolgere, in conformità alla normativa applicabile, attività editoriale di produzione e diffusione di contenuti legata al mondo della carta stampata, della televisione, del web e di ogni altro strumento di comunicazione; realizzare ed utilizzare siti Internet e strumenti multimediali;

– svolgere attività di volontariato; istituire premi e borse di studio;

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate dai propri organi; assumere prestiti e mutui a breve o a lungo termine; acquistare immobili in proprietà o in diritto di superficie; stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati; compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla stessa posseduti o detenuti a qualsiasi titolo;

– partecipare ad associazioni, fondazioni ed enti la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno dai competenti organi, alla costituzione degli organismi anzidetti;

– avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie e partecipare a bandi di concorso promossi da comuni, regioni ed enti pubblici;

– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 5 – Patrimonio.

II patrimonio dell’Associazione è composto:

– dai versamenti degli associati;

– dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni provenienti da organismi pubblici e/o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il Patrimonio;

– da contributi attribuiti al Patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

– da ogni altra entrata che contribuisce ad incrementare il Patrimonio dell’Associazione.

Articolo 6 – Esercizio finanziario.

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, come di seguito definito e disciplinato, approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, nonché, entro il 30 (trenta) aprile successivo, il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo d’esercizio potrà essere approvato entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo è ratificato dall’Assemblea, come di seguito definita, ogni tre anni.

E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di possibili riduzioni del patrimonio per perdite, prima che per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. Gli organi dell’Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato; gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale dell’Associazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega non potranno eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Articolo 7 – Quota associativa e contributo di adesione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire una quota annuale associativa che gli associati sono tenuti a versare, nei termini e con le modalità precisati dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo può, altresì, stabilire un contributo di adesione che il nuovo associato dovrà versare al momento dell’ammissione all’Associazione.

Articolo 8 – Associati.

I membri dell’Associazione si dividono in:

– Fondatori;

– Ordinari;

– Onorari.

I membri dell’Associazione esercitano i diritti ed assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi dell’Associazione.

Articolo 9 – Membri Fondatori e Ordinari

Sono membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche che, in un momento successivo alla data di costituzione dell’Associazione aderiscono all’Associazione stessa, eventualmente apportando un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo – come di seguito definito e disciplinato – che ne delibera o ne rigetta l’ammissione all’Associazione.

Articolo 10 – Membri Onorari

Sono membri Onorari dell’Associazione le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Associazione stessa, si siano distinte per meriti particolari nei settori di interesse dell’Associazione. I soggetti che hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione acquisiscono di diritto lo status di membro Onorario.

La nomina dei membri Onorari, su proposta del Presidente o di almeno due Consiglieri, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata da tutti i Membri Fondatori.

La qualifica di membro Onorario è a tempo indeterminato, salvo esclusione o recesso. I membri Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale o tassa di ammissione.

Articolo 11 – Esclusione e Recesso.

L’Assemblea – come di seguito definita e disciplinata – può deliberare, con le maggioranze previste dal presente Statuto, l’esclusione degli associati.

L’esclusione è deliberata in ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

– inadempimento delle obbligazioni di contribuzione;

– condotta incompatibile con gli scopi dell’Associazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri o organi dell’Associazione;

– comportamento contrario ai doveri connessi con le prestazioni non patrimoniali;

– grave danno all’immagine dell’Associazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta;

– messa in liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

Gli associati possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta, fermo restando l’obbligo di adempiere le obbligazioni assunte.

L’esclusione ed il recesso comportano la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non danno in nessun caso diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso. In caso di recesso, rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti dell’Associazione.

Articolo 12 – Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Portavoce;

– il Tesoriere;

– il Revisore legale dei conti, se nominato.

Articolo 13 – Assemblea.

L’Assemblea, costituita da tutti i membri dell’Associazione, è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria delibera sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sull’eventuale nomina del revisore legale, sull’esclusione degli associati, sulla ratifica del bilancio consuntivo e su ogni altro oggetto ad essa demandato dalla legge o dal presente statuto.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentato un numero di membri pari almeno alla metà più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati; delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione e sulla nomina e l’indicazione dei poteri dei liquidatori. Essa è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, quando è presente o rappresentato un numero di membri pari almeno ai tre quarti; delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea generale si tiene ogni 3 (tre) anni ed è convocata con le modalità appresso stabilite.

In caso di scioglimento dell’Associazione si applica il disposto di cui all’articolo 21, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 14 – Convocazione e disciplina dell’Assemblea.

L’Assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione o anche altrove, purché in Italia.

L’avviso di convocazione, da inviare ai membri a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, deve contenere l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. Ciascun membro può farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta.

Le assemblee possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Portavoce ovvero da altra persona designata dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea è convocata almeno una volta ogni 3 (tre) anni, con possibilità di una proroga massima di 4 (quattro) mesi.

L’Assemblea è inoltre convocata dal Presidente o dal Portavoce ogniqualvolta questi lo ritengano necessario o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di convocazione, quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati aventi diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo abbia stabilito una quota annuale per gli associati, il diritto di voto non spetta a coloro che risultano in mora nei relativi versamenti.

I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto per le deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo. Nomina e composizione.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti, al massimo 11 (undici), fissato, per il primo mandato, dai membri Fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione e, successivamente, dall’Assemblea.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi, con possibilità di una proroga massima di 4 (quattro) mesi, e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell’Assemblea prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Portavoce.

Qualora in corso di mandato vengano meno per qualunque causa uno o più consiglieri, il Consiglio provvede all’indicazione del nominativo del sostituto, che assumerà la carica nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva a tale indicazione. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione termina con la prima Assemblea, salvo che quest’ultima confermi la nomina dei cooptati.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio e ad un’indennità nella misura eventualmente determinata dall’Assemblea che tenga conto dei necessari equilibri finanziari dell’Associazione e del carattere non lucrativo della stessa.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione.

In via meramente esemplificativa, il Consiglio Direttivo:

– attua le linee generali dell’attività dell’Associazione;

– nell’ambito degli scopi e delle attività, predispone il budget di spesa annuale ed il programma di reperimento delle risorse finanziarie dell’Associazione;

– predispone ed approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo d’esercizio;

– approva, ove lo ritenga opportuno, il regolamento relativo all’organizzazione ed al funzionamento dell’Associazione;

– nomina, ove lo ritenga opportuno, uno o più Amministratori delegati determinandone attribuzioni, contenuti e limiti;

– istituisce, ove lo ritenga opportuno, dipartimenti dell’Associazione e procede alla nomina dei relativi responsabili, determinandone altresì le funzioni, la natura nonché la durata del rapporto;

– istituisce, ove lo ritenga opportuno, delegazioni ed uffici in Italia e all’estero;

– nomina e designa i rappresentanti negli organi delle società e degli enti partecipati;

– delibera sulla stipulazione di atti, convenzioni e contratti, nonché in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;

– promuove azioni giudiziarie, deliberando sulle stesse, su arbitrati e transazioni;

– propone all’Assemblea eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità dell’Associazione;

– nomina, ove lo ritenga opportuno, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 17 – Convocazione e quorum.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell’Associazione o anche altrove, purché in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, dal Presidente ovvero, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, da uno di essi, con avviso da inviarsi con mezzi idonei (quali, a titolo esemplificativo, fax, e-mail, lettera raccomandata), almeno cinque giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L‘avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza. Può indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

La riunione si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo o da colui che ha redatto il verbale.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere relative alle proposte di modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

Decadono dalla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata con delibera dell’Assemblea.

Articolo 18 – Competenze degli Amministratori delegati.

Per una migliore gestione dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori delegati.

Gli Amministratori delegati hanno il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e di provvedere all’amministrazione dell’Associazione nell’ambito delle proprie attribuzioni, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di indirizzo stabiliti dal Consiglio Direttivo, cui riferiscono in merito al proprio operato.

Articolo 19 – Presidente, Portavoce e rappresentanza organica dell’Associazione.

Il Presidente ed il Portavoce curano le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente ed al Portavoce, nonché, in loro assenza, ad un loro delegato.

L’Amministratore delegato, ove nominato, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti dei poteri delegati, con facoltà di nominare subdelegati.

Articolo 20 – Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Tesoriere, il quale cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Articolo 21 – Revisore legale dei conti.

L’Assemblea può nominare un Revisore legale dei conti tra i soggetti iscritti nell’apposito registro. Il Revisore legale dei conti vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. II Revisore legale dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

Articolo 22 – Scioglimento.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto con le modalità stabilite con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni mobili ed immobili presenti nel patrimonio dopo la liquidazione saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 23 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge in materia.